La condotta del conducente che, dopo aver effettuato un tamponamento, abbia abbandonato la propria vettura omettendo di prestare aiuto al tamponato integra il reato di omissione di soccorso cui all’art. 189 del Codice della Strada. Ciò posto, ai fini della valutazione del nocumento lamentato, occorre tenere conto dell’entità delle lesioni riportate al momento del sinistro (che nel caso in esame sono state del tutto modeste e non hanno dato luogo ad alcuna invalidità di carattere permanente; ne consegue che correttamente il promo giudice ha quantificato l’ammontare del danno nella misura di € 600,00 per ciascun degli attori.
Corte di Appello di Roma, sentenza del 20.7.2023, n. 5261
…omissis…
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da omissis per i danni morali subiti per l’omissione di soccorso ex art. 189 del Codice della Strada a seguito del sinistro stradale cagionato da omissis in data 22 febbraio 2012.
Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, ha quantificato l’ammontare del danno nella misura di € 600,00 per ciascun degli attori.
In difetto di appello incidentale, risulta definitivamente accertato che omissis ha tamponato la vettura a bordo della quale si trovavano – quali trasportati – omissis e si è allontanato a piedi, abbandonando l’auto sul ciglio della strada e omettendo di prestare aiuto agli attori rimasti feriti; che per il reato di cui all’art. 189 del Codice della Strada l’appellato è stato condannato con sentenza ex art. 444 c.p.p. alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione; che gli appellanti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in giorni tre, senza alcun postumo permanente; che tali danni sono stati liquidati in via transattiva dall’Assicurazione omissis.
Ciò posto, gli appellanti con un unico motivo di censura lamentano l’insufficienza dell’importo di € 600,00 ciascuno, accordato dal Tribunale a titolo di danno non patrimoniale, a ristorare la sofferenza emotiva provata a causa dell’abbandono da parte dell’investitore.
La doglianza non è fondata.
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, ai fini della valutazione del nocumento lamentato, occorre tenere conto dell’entità delle lesioni riportate al momento del sinistro, che nel caso in esame sono state del tutto modeste e non hanno dato luogo ad alcuna invalidità di carattere permanente.
Invero, lo stato di agitazione conseguente all’allontanamento del To. va parametrato alle condizioni in cui gli appellanti versavano al momento del sinistro, essendo evidente che la sensazione di paura derivante dall’omissione di soccorso è direttamente proporzionale all’entità delle ferite; ove l’incidente sia grave i feriti possono, infatti, temere per la loro vita o, comunque, patire una forte preoccupazione di non riuscire a raggiungere l’ospedale in tempi brevi, mentre nel caso di un tamponamento che non abbia comportato conseguenze rilevanti lo stato di smarrimento è meno significativo, perché i feriti sono consapevoli che non vi saranno esiti irreparabili e che l’eventuale ritardo nel richiedere i soccorsi non avrà alcuna incidenza sulle loro condizioni di salute.
Nel caso in esame, peraltro, l’auto a bordo della quale viaggiavano gli appellanti era condotta da una terza persona, cosicchè gli stessi non hanno avuto alcuna difficoltà a chiamare l’ambulanza e a raggiungere l’ospedale in tempi del tutto ragionevoli.
Ciò posto, la somma liquidata dal Tribunale appare calcolata, in modo congruo e adeguato, alla stregua di una valutazione di carattere equitativo che tiene opportunamente conto di tutti i parametri sopra indicati e delle circostanze del caso concreto, segnatamente della prognosi di soli tre giorni riconosciuta dai sanitari del pronto soccorso.
Gli originari attori, gravati dal relativo onere della prova, non hanno fornito alcun riscontro in ordine al patimento esistenziale asseritamente sofferto, tale da dare luogo al riconoscimento di un importo più elevato, essendosi limitati a dedurre del tutto genericamente di “essere stati lasciati a languire lungo una strada”.
L’appello va, quindi, respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell’appellante.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l’appello; condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell’appellante.