I termini per proporre impugnazione sono termini perentori, in quanto stabiliti a pena di decadenza e per le impugnazioni ordinarie (vale a dire quelle il cui decorso determina l’irrevocabilità della sentenza) sono disciplinati dall’art. 585 c.p.p.
In particolare tale disposizione prevede un termine di:
■ 15 giorni per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio: in tal caso il termine decorre dalla comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento;
■ 15 giorni nel caso in cui la motivazione sia contestuale al dispositivo della sentenza: in tal caso il termine decorre dalla lettura del provvedimento in udienza per tutte le parti che sono o devono considerarsi presenti in giudizio anche se non presenti alla lettura;
■ 30 giorni, qualora la motivazione sia depositata non oltre il quindicesimo giorno dall’emanazione del dispositivo;
■ 45 giorni, quando sia depositata entro il 90 giorno dall’emanazione del dispositivo.
Negli ultimi due casi il termine decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza.
Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell’articolo 544 comma 3 (90 giorni) il termine per impugnare decorre dal giorno in cui l’avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione, nonché a chi risulta difensore dell’imputato al momento del deposito della sentenza.