Per quanto concerne il sistema delle impugnazioni cautelari i termini sono i seguenti relativamente alle misure cautelari personali:
- 10 giorni, per l’indagato o imputato, dalla esecuzione o notificazione del provvedimento applicativo della misura cautelare coercitiva, per proporre riesame avverso lo stesso (art. 309 comma 1 c.p.p.) o ricorso diretto in cassazione per violazione di legge (art. 311 c.p.p.) con la precisazione che per l’imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell’articolo 165 c.p.p. e che, tuttavia, se sopravviene l’esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l’imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento (cfr. art. 309 comma 2 c.p.p.).
- 10 giorni, per il difensore dell’imputato, dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura coercitiva personale per proporre riesame (art. 310 c.p.p.) o ricorso diretto per cassazione per violazione di legge (art. 311 c.p.p.).
- 10 giorni, per imputato e difensore, per proporre appello (art. 310 c.p.p.) avverso le ordinanze interdittive, ovvero le ordinanze modificative o sostitutive di misure cautelari personali coercitive nonché per il pubblico ministero per proporre appello avverso l’ordinanza che abbia respinto la sua richiesta.