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TERMINI PER IMPUGNARE LE MISURE CAUTELARI

Per quanto concerne il sistema delle impugnazioni cautelari i termini sono i seguenti relativamente alle misure cautelari personali:

  • 10 giorni, per l’indagato o imputato, dalla esecuzione o notificazione del provvedimento applicativo della misura cautelare coercitiva, per proporre riesame avverso lo stesso (art. 309 comma 1 c.p.p.) o ricorso diretto in cassazione per violazione di legge (art. 311 c.p.p.) con la precisazione che per l’imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell’articolo 165 c.p.p. e che, tuttavia, se sopravviene l’esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l’imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento (cfr. art. 309 comma 2 c.p.p.).

 

  • 10 giorni, per il difensore dell’imputato, dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura coercitiva personale per proporre riesame (art. 310 c.p.p.o ricorso diretto per cassazione per violazione di legge (art. 311 c.p.p.).

 

  • 10 giorni, per imputato e difensore, per proporre appello (art. 310 c.p.p.) avverso le ordinanze interdittive, ovvero le ordinanze modificative o sostitutive di misure cautelari personali coercitive nonché per il pubblico ministero per proporre appello avverso l’ordinanza che abbia respinto la sua richiesta.

 

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