Il CGA Sicilia impone al Comune di Palermo l’ottemperanza per spese processuali e contributo unificato in favore di MIDA s.r.l., nominando un Commissario ad acta in caso di inadempienza.
CGA Sicilia: accolto ricorso MIDA s.r.l. contro il Comune di Palermo
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza n. 140 del 3 marzo 2026, ha accolto il ricorso di ottemperanza presentato da MIDA s.r.l. contro il Comune di Palermo. La società lamentava la mancata esecuzione della precedente sentenza n. 838/2024 del CGA, che condannava il Comune a rimborsare 2.000 euro più accessori di spese processuali del grado di appello. MIDA s.r.l. ha inoltre chiesto il rimborso del contributo unificato, ritenuto dovuto in base alla soccombenza del Comune nel precedente grado di giudizio.
Contributo Unificato: obbligo di rimborso ex lege sulla parte soccombente
Il CGA Sicilia ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, disponendo l’ottemperanza del giudicato. Sulla questione del contributo unificato, il Collegio ha ribadito che, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002, l’onere grava sempre sulla parte soccombente. Tale obbligo sussiste anche in caso di compensazione delle spese o mancata costituzione in giudizio, non necessitando di una specifica statuizione giudiziale ma configurandosi come obbligazione ex lege. Pertanto, il Comune di Palermo, soccombente in appello, è tenuto al rimborso del contributo unificato per l’importo effettivamente versato e comprovato da MIDA s.r.l.
Termini di pagamento e nomina del Commissario ad acta in caso di inerzia
La sentenza assegna al Comune di Palermo un termine perentorio di 180 giorni per il pagamento delle somme dovute. In caso di inadempienza, è già nominato Commissario ad acta il Prefetto di Palermo (o un suo delegato), il quale avrà ulteriori 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per intervenire. Il compenso del Commissario è fissato in 3.000 euro, a carico del Comune solo se il suo intervento si renderà necessario. Il Collegio ha escluso la condanna a penalità di mora per il Comune, data la contestuale nomina commissariale. Le spese del presente giudizio di ottemperanza sono poste a carico del Comune di Palermo, mentre sono compensate nei rapporti con ARPA.