• Home
  • >
  • News
  • >
  • Cassazione: cognome marito non obbligatorio in Liste Elettorali

Cassazione: cognome marito non obbligatorio in Liste Elettorali

La Suprema Corte tutela l’identità femminile, eliminando l’automatismo del cognome maritale nelle liste elettorali per violazione dei principi di eguaglianza.

Addio al Cognome maritale obbligatorio nelle Liste Elettorali: la Cassazione decide

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3534 del 17 febbraio 2026, ha stabilito un principio cruciale: il cognome del marito non sarà più indicato automaticamente nelle liste elettorali. Accolto il ricorso di A.M., che contestava l’identificazione con “A.M. in S.” nelle liste di Padova (2020). I precedenti giudizi avevano rigettato la sua domanda, sostenendo la legittimità dell’aggiunta secondo l’art. 143-bis c.c. e il D.P.R. n. 223/1967. La Suprema Corte ha ora ribaltato tale impostazione, cassando la sentenza d’appello e riaffermando la parità di genere nei documenti pubblici.

Il ragionamento della Cassazione: eguaglianza e fine della discriminazione

La Cassazione ha evidenziato l’incoerenza tra l’obbligo del cognome maritale nelle vecchie liste elettorali (D.P.R. n. 223/1967) e la sua facoltatività per la tessera (D.P.R. n. 299/2000). Tale antinomia, già superata da una circolare ministeriale 2024, è stata poi eliminata dal D.Lgs. n. 27/2025. La Corte ha chiarito che l’art. 143-bis c.c. non impone l’uso del cognome del coniuge, ma lo facoltizza. La decisione si fonda su eguaglianza e non discriminazione (artt. 3 Cost., 21 Carta di Nizza, 8 e 14 CEDU), rigettando giustificazioni basate su mere finalità organizzative.

Un nuovo standard per l’Identità personale e la parità di Genere

La Cassazione ha stabilito che “in attuazione del postulato di uguaglianza e di non discriminazione… le donne coniugate sono identificate senza l’indicazione del cognome del marito” nelle liste e tessere elettorali. Questa decisione tutela l’identità femminile, eliminando prassi discriminatorie. Il diritto di voto (art. 48 Cost.) è personale, non condizionabile dallo stato civile. Il caso di A.M. è stato rinviato alla Corte d’Appello di Venezia per un nuovo esame, applicando questo innovativo principio. Un passo fondamentale verso la piena parità di genere.

Accedi