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Cassazione: frode Bonus Facciate, confermata interdizione

La Suprema Corte rigetta il ricorso di un imprenditore, convalidando la misura interdittiva per truffa aggravata e autoriciclaggio su Bonus Facciate. Decisive le false attestazioni.

Confermata misura interdittiva per frode su Bonus Facciate

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8573 del 2026 della Seconda Sezione Penale, presieduta dal Dott. Giovanni Ariolli e con relatore il Dott. Fabio Mostarda, ha rigettato il ricorso di un imprenditore, confermando la misura interdittiva dal divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa. L’indagato è accusato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), reati tributari e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). Le contestazioni riguardano presunte false dichiarazioni sull’inizio dei lavori per ottenere indebitamente sconti in fattura e cessione del credito d’imposta per il “Bonus Facciate”, evidenziando la stretta giurisprudenziale sulle frodi edilizie.

Le accuse e la difesa: falsi attestati e crediti illegittimi

La misura cautelare, ridotta a otto mesi dal Tribunale di Palermo dopo un iniziale provvedimento del GIP di Trapani, si basa sull’accusa che l’imprenditore abbia falsamente attestato l’avvio dei lavori nel dicembre 2021, requisito chiave per lo “sconto in fattura” del Bonus Facciate. Le contestazioni includono anche l’emissione di fatture per opere mai eseguite (favorendo evasione fiscale) e l’impiego dei crediti fraudolentemente ottenuti (autoriciclaggio). La difesa aveva eccepito che il requisito ‘lavori avviati’ fosse imposto solo da una circolare dell’Agenzia delle Entrate, attribuendo ai committenti la responsabilità del mancato inizio e sostenendo la legittimità della detrazione per il pagamento avvenuto nei termini.

La Cassazione: inganno all’erario e prevalenza del fatto illecito

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ribadendo i limiti del giudizio in Cassazione (solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione per misure cautelari). Ha chiarito che la frode era diretta all’Amministrazione Finanziaria, ingannata dalle false attestazioni nel ‘visto di conformità’ sull’inizio lavori. L’interpretazione dei giudici di merito, che imponeva l’avvio dei lavori per lo sconto/cessione, è stata ritenuta corretta e condivisibile. Anche in caso di contestabilità del requisito, l’indagato ha consapevolmente attestato il falso per ottenere un beneficio altrimenti precluso. L’argomento del pagamento a saldo è stato rigettato, poiché l’indebito sconto in fattura era il presupposto della detrazione del 90%. Ricorso rigettato con condanna alle spese.

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