La Cassazione accoglie parzialmente il ricorso di un medico emarginato, riconoscendo il danno all’immagine e alla professionalità, ma escludendo il mobbing. La sentenza n. 32598/2025 chiarisce i confini del risarcimento.
Danno all’immagine prevale sul mobbing per la Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32598 del 14 dicembre 2025, si è pronunciata sul caso di un medico emarginato e costretto al prepensionamento, accogliendo parzialmente il ricorso. La Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento per il danno all’immagine e alla professionalità, ma ha escluso la sussistenza di mobbing. La decisione chiarisce i limiti del risarcimento in casi di demansionamento e isolamento professionale.
Il caso del medico relegato in un antibagno
La vicenda riguarda un medico che, a seguito di una serie di eventi, è stato progressivamente emarginato e demansionato, fino ad essere relegato a lavorare in un antibagno. Questa situazione, secondo il ricorrente, configurava una condotta di mobbing. Il medico ha quindi richiesto il risarcimento dei danni subiti, sia per il danno alla salute, sia per il danno all’immagine e alla professionalità. La Corte d’Appello aveva rigettato la domanda di risarcimento per mobbing, riconoscendo però il danno alla professionalità. Il medico ha quindi fatto ricorso in Cassazione.
Lavoro come diritto fondamentale e art. 2087 c.c.
La Cassazione ha motivato la sua decisione richiamando l’art. 2103 del codice civile, che tutela il diritto del lavoratore a svolgere mansioni equivalenti a quelle per cui è stato assunto. La Corte ha sottolineato che la condotta del datore di lavoro che lascia inattivo il dipendente viola anche il diritto al lavoro, inteso come mezzo di estrinsecazione della personalità (art. 4 Cost.). La Corte ha ribadito che il danno alla professionalità, per sua natura plurioffensivo, è legato alla perdita della professionalità, dell’immagine professionale e della dignità lavorativa. Riguardo al mobbing, la Cassazione ha ricordato che, in materia di violazione dell’art. 2087 c.c. (tutela della salute e sicurezza sul lavoro), è ammessa la prova presuntiva.
Conseguenze pratiche e distinzione tra mobbing e danno all’immagine
La sentenza della Cassazione conferma che, pur non configurandosi mobbing, il datore di lavoro deve risarcire il danno all’immagine e alla professionalità del dipendente demansionato. La decisione sottolinea l’importanza di tutelare il diritto al lavoro come espressione della personalità del lavoratore. Resta fondamentale distinguere il mobbing, che richiede una condotta sistematica e persecutoria, dal danno all’immagine e alla professionalità, che può derivare anche da singoli episodi di demansionamento o isolamento. La sentenza ribadisce, infine, che la nozione di mobbing è di tipo medico-legale e non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici, essendo funzionale a identificare comportamenti in contrasto con l’art. 2087 c.c.