Il TAR Lazio conferma la legittimità dell’esclusione da una gara d’appalto per un’offerta ritenuta anomala. La sentenza respinge il ricorso delle società escluse, sottolineando la correttezza della valutazione da parte della stazione appaltante in base al nuovo codice appalti (D.Lgs. 36/2023) e alla lex specialis.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza del 16 luglio 2025, ha respinto il ricorso (n. 7762/2025) di due società, contro la determinazione del Comune di Montalto di Castro che aggiudicava l’appalto per la riqualificazione di una via cittadina. Le ricorrenti contestavano la valutazione di anomalia della loro offerta economica e la conseguente esclusione dalla procedura, ma il TAR ha ritenuto infondate le loro doglianze.
La decisione del TAR Lazio si basa sull’analisi della conformità della procedura alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice Appalti) e al disciplinare di gara. In particolare, il tribunale ha evidenziato come l’offerta presentata dalle ricorrenti, pur risultando inizialmente la migliore, contenesse un errore nella quantificazione dei costi della manodopera, elemento essenziale per la valutazione della congruità dell’offerta stessa. Il TAR ha richiamato l’art. 41, comma 14, del Codice Appalti, sottolineando come i costi della manodopera e della sicurezza vadano scorporati dall’importo assoggettato al ribasso.
La sentenza del TAR Lazio ribadisce l’importanza della corretta formulazione delle offerte negli appalti pubblici, soprattutto alla luce delle nuove disposizioni del Codice Appalti. Per professionisti e imprese, ciò implica una maggiore attenzione alla ripartizione dei costi, inclusi quelli della manodopera, e alla conformità delle offerte ai requisiti specificati nei bandi di gara. La decisione sottolinea che errori nella quantificazione dei costi, anche se involontari, possono comportare l’esclusione dalla procedura, con conseguenti danni economici e di immagine.