La sentenza 50/2026 stabilisce che un lavoratore assente per problemi psichici non può essere licenziato se pratica sport, riconoscendo l’attività fisica come potenziale aiuto terapeutico.
La vicenda: sport durante assenza per problemi psichici
Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 50 del 22 gennaio 2026, ha stabilito che praticare sport durante un’assenza per malattia legata a problemi psichici non è motivo di licenziamento. La pronuncia nasce dal ricorso di un lavoratore licenziato per giusta causa, reo di aver giocato a calcetto mentre era in congedo per disturbi psichici, insorti dopo una diagnosi di sclerosi multipla. Il dipendente ha impugnato il provvedimento, portando il Giudice a esaminare la compatibilità tra attività ricreativa e stato di malattia mentale.
Il principio giuridico: compatibilità con la guarigione
Il Giudice ha preliminarmente richiamato il principio che qualifica antigiuridica l’attività svolta in malattia se incompatibile con la patologia o tale da ritardarne la guarigione. Tuttavia, il Tribunale ha specificato che per i problemi psichici, lo svolgimento di attività sportive non può essere assimilato a una simulazione di malattia, né ritenuto incompatibile. Al contrario, la sentenza evidenzia come l’esercizio fisico possa rappresentare un efficace stimolo di ripresa per chi affronta disturbi di questo tipo, contribuendo positivamente al percorso terapeutico anziché ostacolarlo.
Accolto il ricorso: illegittimità del licenziamento
Su tali innovative basi, il Tribunale di Bergamo ha accolto il ricorso del dipendente, dichiarando l’illegittimità del licenziamento per giusta causa. La pronuncia è destinata a creare un significativo precedente giurisprudenziale, offrendo una nuova prospettiva sulla gestione delle assenze per malattia legate a disturbi psichici e sulla valutazione delle condotte dei lavoratori. Si sottolinea l’importanza di considerare il contesto specifico della patologia e le moderne conoscenze medico-scientifiche in ambito psicologico e psichiatrico.