Sentenza Corte Costituzionale n. 167 del 2025: Infondate le questioni sollevate dalla Corte dei Conti su Art. 1, c. 309, L. 197/2022.
La Corte Costituzionale ha emesso un nuovo verdetto cruciale in materia previdenziale, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti (Sezione Emilia-Romagna) contro l’art. 1, comma 309, della Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022).
La disposizione in questione introduceva, per l’anno 2023, un meccanismo di “raffreddamento” della perequazione automatica delle pensioni – ovvero la rivalutazione annuale in base all’inflazione – applicando riduzioni progressive per gli assegni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS.
Il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 167 del 2025, ha respinto le censure sollevate, ribadendo la linea già tracciata con la precedente Sentenza n. 19 del 2025, ma affrontando i nuovi profili di incostituzionalità presentati.
Perché non è un prelievo tributario
La Corte dei conti aveva sollevato la violazione dell’art. 53 della Costituzione (capacità contributiva), sostenendo che il “raffreddamento” equivalesse a un “prelievo coatto di natura tributaria” che incideva in modo discriminatorio solo su una parte dei pensionati (in particolare, gli ex dipendenti pubblici del comparto difesa/sicurezza).
La Consulta ha categoricamente negato questa interpretazione.
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mancanza di decurtazione patrimoniale: la Corte ha chiarito che il meccanismo normativo non configura un tributo perché non determina una definitiva decurtazione patrimoniale. La pensione non viene “prelevata”, ma viene comunque incrementata, sebbene in misura temporaneamente ridotta rispetto al regime ordinario;
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risparmio di spesa, non incremento di entrate: lo scopo della norma è generare “economie in termini di minore spesa pensionistica” (risparmi stimati in circa 54 miliardi di euro fino al 2032) e non quello di reperire risorse per finanziare direttamente altre spese pubbliche.
Pertanto, venendo meno il primo requisito essenziale della fattispecie tributaria, è esclusa la violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
La questione della reiterazione e “eccezionalità”
Il secondo ordine di censure riguardava la presunta violazione del principio di ragionevolezza e temporaneità delle misure eccezionali (art. 3 Cost.). Secondo il rimettente, la frequente reiterazione di misure di “raffreddamento” nel tempo trasformerebbe un rimedio da eccezionale in ordinario, con l’aggravante del cosiddetto “effetto trascinamento” che penalizza le rivalutazioni future.
La Corte Costituzionale ha rigettato anche questo punto, ribadendo:
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non è paralisi totale: le misure di raffreddamento graduale e proporzionato – come quella del 2023 – sono diverse dal blocco totale o dalla sospensione a tempo indeterminato, che sono le uniche misure ritenute potenzialmente irragionevoli dalla giurisprudenza precedente (sentenza n. 316/2010);
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aumento, seppur ridotto: anche i trattamenti più elevati hanno beneficiato di una perequazione, seppur ridotta, rispettando i principi di adeguatezza e proporzionalità previsti dall’Art. 38 Cost.;
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non è “contributo di solidarietà”: la Corte ha specificato che il principio di necessaria temporaneità si applica specificamente al ben diverso istituto del “contributo di solidarietà” (un prelievo una tantum sui trattamenti più alti), non al meccanismo di mero rallentamento della dinamica perequativa.
In conclusione, la sentenza n. 167/2025 consolida l’orientamento della Corte Costituzionale: i meccanismi di raffreddamento della perequazione sono strumenti di risparmio di spesa e rientrano nella discrezionalità del legislatore, purché siano graduali, non arbitrari e non azzerino totalmente l’indicizzazione dei trattamenti più consistenti.