L’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria persegue una finalità preventiva generale, scissa dal mero svolgimento di competizioni sportive, l’obbligo di firma conseguente al DASPO è strettamente collegato e strumentale a garantire che il destinatario non si rechi presso i luoghi in cui sono in corso di svolgimento le manifestazioni sportive (Cassazione penale, sentenza n. 25379/2023).
Viene affermato il principio dell’assoluta autonomia tra la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposto ex art. 282 cod. proc. pen. e l’obbligo di firma conseguente all’adozione del DASPO ex art. 6, comma 2-bis, I. 13 dicembre 1989, n. 401.
Il primo persegue una finalità preventiva generale e riguardante qualsiasi ipotesi di reiterazione di condotte di reato, mentre il secondo è espressamente finalizzato ad evitare la violazione del divieto di accesso ai luoghi in cui svolgono manifestazioni sportive, tenuto conto altresì del fatto come la peculiarità del DASPO, e la sua non sovrapponibilità ad altre forme di prevenzione, sia stata già affermata con riguardo al rapporto con le misure di prevenzione, avendo la giurisprudenza chiarito che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l’obbligo di soggiorno può concorrere con il divieto, disposto dal questore, ai sensi dell’art. 6, comma quinto, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere a manifestazioni sportive, con relativo obbligo di presentazione personale all’autorità di polizia in occasione degli incontri di calcio (DASPO) – (Cass. Sez. 5, n. 1308 del 23/11/2018).