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IA: L’ESPERTO RAZZANTE, ‘SODDISFAZIONE PER LEGGE PIONERISTICA IN EUROPA’

Roma, 18 set. (Adnkronos) 

“Non posso che esprimere soddisfazione” per l’approvazione della legge quadro sull’intelligenza artificiale, “che costituisce una legge pionieristica in Europa, e che ribadisce le linee, secondo me corrette, attraverso le quali si devono implementare sistemi di intelligenza artificiale e che sono irrinunciabili: innanzitutto si dice che anche i sistemi e i modelli di intelligenza artificiale, per finalità generali, si possono introdurre solamente su dati e tramite processi di cui deve essere garantita correttezza, attendibilità, sicurezza, qualità, proprietà e trasparenza. Quindi dobbiamo sapere da dove si prendono i dati”. Così all’Adnkronos il professor Ranieri Razzante, docente universitario, esperto di cybersicurezza e componente del comitato della presidenza del Consiglio dei ministri che ha redatto la strategia sull’intelligenza artificiale.

“Un percorso – prosegue Razzante – che certifica la qualità dei sistemi di intelligenza artificiale, che non possano mai pregiudicare i principi democratici dell’ordinamento. Ma mentre questo è scontato, non è affatto scontato che in Italia non si possono usare sistemi di intelligenza artificiale dei quali non si conosca l’origine, sia dei sistemi sia dei dati. Mi sembra poi importantissimo che l’utilizzo da parte di qualcuno, per finalità non proprie, venga presidiato dall’autorità per la cybersicurezza”. Nel testo, spiega l’esperto, “viene poi con efficacia distinto l’utilizzo dell’intelligenza
artificiale in ambito sanitario, che ovviamente non può selezionare, condizionare, l’accesso alle prestazioni sanitarie: l’interessato deve sempre essere informato. Ed è bene ribadire che si prevede e
prevediamo informazioni chiare: ogni settore che utilizzi l’intelligenza artificiale ne deve rendere edotti i clienti, i consumatori”. Secondo il professor Razzante poi l’uso dell’Ia “nell’ambito della giustizia è una grande opportunità, sia per le pubbliche amministrazioni che per le attività giudiziarie, che potranno utilizzarla, sempre riservata al magistrato però la decisione finale sull’interpretazione e applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove”.

“Non ultimo l’utilizzo da parte delle professioni, dei professionisti, avvocati, commercialisti, notai ma anche di tutti coloro che facciano prestazioni d’opera attraverso il lavoro intellettuale: potranno utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale, con l’obbligo di comunicarlo però al destinatario della prestazione, al cliente, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. Viene poi introdotto lo specifico reato per gli utilizzi malevoli di intelligenze artificiali: è prevista infatti una modifica all’articolo 61 del codice penale, dove è aggiunto un comma che prevede che il fatto reato diventi un aggravante quando viene compiuto con l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e quando si ostacoli con i sistemi di intelligenza artificiale il diritto di difesa, e si aggravano le
conseguenze del reato. Viene infine introdotto il 612 quater, con cui viene introdotto un reato ad hoc, l’illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale: le fake
news, per esempio, diventano delitto punibile a querela della persona offesa con reclusione da 1 a 5 anni”.

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