Dal 5 febbraio 2026, l’art. 25-bis del Codice deontologico forense è stato modificato: obblighi e sanzioni per gli avvocati sull’equo compenso sono ora in vigore.
Equo compenso, novità deontologiche per gli avvocati
Dal 5 febbraio 2026, una modifica storica all’articolo 25-bis del Codice deontologico forense è entrata in vigore. Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con delibera n. 959 pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 29 del 5 febbraio 2026), ha recepito pienamente la Legge n. 49/2023 sull’equo compenso. Questo intervento mira a rafforzare la dignità professionale degli avvocati, chiarendo gli ambiti applicativi, gli obblighi informativi e le severe conseguenze disciplinari in caso di inosservanza. Un passo cruciale per rendere operativa la normativa primaria, contrastando efficacemente le pratiche contrattuali squilibrate, specialmente nei rapporti con i soggetti economicamente più forti.
I nuovi obblighi: criteri e soggetti coinvolti
Il nuovo comma 1 dell’art. 25-bis vieta agli avvocati di concordare compensi non equi, non giusti o sproporzionati, imponendo l’aderenza ai parametri forensi vigenti. Questa disciplina si applica specificamente ai committenti “forti”: imprese bancarie e assicurative (incluse controllate e mandatarie), imprese con oltre cinquanta dipendenti o ricavi annui superiori a dieci milioni di euro nell’anno precedente, e la Pubblica Amministrazione con società a partecipazione pubblica (salvo eccezioni mirate come le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione). Il comma 2 introduce l’obbligo per l’avvocato di avvertire per iscritto il cliente, in caso di contratto predisposto dal professionista, che il compenso deve rispettare i criteri dell’equo compenso, pena la nullità della pattuizione. Per i rapporti con altri soggetti, la libertà negoziale è mantenuta.
Sanzioni disciplinari e impatto sulla professione
La violazione delle nuove regole comporta precise sanzioni disciplinari, rafforzando il legame tra etica professionale e responsabilità. La mancata osservanza del divieto di pattuire un compenso non equo sarà punita con la sanzione della **censura**. L’omissione dell’obbligo di informazione scritta, invece, comporterà l’irrogazione dell’**avvertimento**. Tali previsioni rendono il sistema di tutela più incisivo e tangibile, garantendo una maggiore protezione della dignità professionale e un’applicazione più rigorosa della Legge 49/2023. Per gli avvocati, adeguare le proprie prassi contrattuali diventa fondamentale per conformarsi e navigare in un’era di maggiore trasparenza e giustizia economica nel settore forense italiano.