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  • E’ stato pubblicato nella G.U. n. 30 del 12 aprile 2024 – 4a serie speciale – concorsi ed esami un nuovo bando di concorso per 400 magistrati ordinari. Vediamo tutte le informazioni sul concorso.

E’ stato pubblicato nella G.U. n. 30 del 12 aprile 2024 – 4a serie speciale – concorsi ed esami un nuovo bando di concorso per 400 magistrati ordinari. Vediamo tutte le informazioni sul concorso.

  IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

Visto il regolamento per il concorso in  magistratura,  approvato con  regio  decreto  15  ottobre  1925,   n.   1860,   e   successive modificazioni;

Visto il regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  ordinamento giudiziario, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1954, n. 368, recante le norme per la  presentazione  dei  documenti  nei concorsi per le carriere statali e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957, n. 686, concernente norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1958, n.  195,  e  successive  modifiche, concernente  norme  sulla  costituzione  e  sul   funzionamento   del Consiglio superiore della magistratura;

Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, concernente disposizioni di attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958,  concernente  norme  sul servizio militare di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata,  e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n.  370,  concernente  l’esenzione dall’imposta  di  bollo  per  le  domande  di  concorso   presso   le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470,  concernente  anagrafe  e censimento degli italiani all’estero;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi;

Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro  per l’assistenza,  l’integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone portatrici di handicap;

Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri  dell’Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994, n. 487, e  successive  modificazioni,  concernente  il  regolamento sull’accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le modalita’ di svolgimento dei concorsi;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme  in materia di obiezione di coscienza;

Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la legge 6 marzo 2001, n.  64,  recante  l’istituzione  del servizio civile nazionale;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n.  215,  concernente disposizioni per disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello strumento militare in professionale, a norma dell’art.  3,  comma  1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di  leva  e  la  disciplina  dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche’  recante  delega  al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il Codice dell’amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  concernente la  nuova  disciplina  dell’accesso  in  magistratura  e   successive modificazioni;

Vista la legge 30 luglio 2007, n.  111,  recante  modifiche  alle norme sull’ordinamento giudiziario;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti  per il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,  occupazione  e  impresa  e   per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6 maggio 2009 recante disposizioni in materia  di  rilascio  e  di  uso della  casella  di  posta  elettronica   certificata   assegnata   ai cittadini;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, nonche’ in materia di processo civile;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell’ordinamento militare;

Visto il decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito  con legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti  in  materia  di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica;

Visto il decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito  con legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti  per la crescita del Paese;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense;

Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con legge 9 agosto 2013, n. 98;

Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito  con legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 settembre 2014;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2016,  n.  168,  convertito  con legge 25 ottobre 2016, n. 197;

Visto  il  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144   recante

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita’ delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Vista la delibera del Consiglio superiore della  magistratura  in data 20 marzo 2024;

 

Decreta:

Art. 1

Posti messi a concorso

E’ indetto un  concorso,  per  esami,  a  quattrocento  posti  di magistrato ordinario.

 

Art. 2

Requisiti per l’ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso e’ necessario che l’aspirante:

1. sia cittadino italiano;

2. abbia l’esercizio dei diritti civili;

3. sia di condotta incensurabile;

4. sia fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira;

5. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato;

6. non sia stato dichiarato  per  tre  volte  non  idoneo  nel concorso  per  esami  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la presentazione della domanda;

7. rientri, senza possibilita’ di cumulare  le  anzianita’  di servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti categorie:

a) magistrati amministrativi e contabili;

b) procuratori dello Stato che non sono incorsi in  sanzioni disciplinari;

c) dipendenti dello  Stato,  con  qualifica  dirigenziale  o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all’area  C,  gia’ prevista dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianita’ nella qualifica,  che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale  era  richiesto  il  possesso  del   diploma   di   laurea   in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un  corso  universitario  di  durata  non  inferiore  a quattro anni e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;

d) appartenenti al personale universitario di ruolo  docente di  materie  giuridiche  in  possesso  del  diploma  di   laurea   in giurisprudenza che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;

e) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex  area  direttiva,  della  pubblica  amministrazione,  degli   enti pubblici a carattere nazionale  e  degli  enti  locali,  che  abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per  il  quale era richiesto il possesso del diploma  di  laurea  in  giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine  di un corso universitario di durata non inferiore a  quattro  anni,  con almeno cinque anni di anzianita’ nella qualifica o,  comunque,  nelle predette carriere e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;

f) abilitati all’esercizio della professione forense anche se non iscritti all’albo degli avvocati e, se  iscritti  all’albo  degli avvocati che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;

g) coloro i quali hanno svolto  le  funzioni  di  magistrato onorario per almeno sei  anni  senza  demerito,  senza  essere  stati revocati e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;

h) laureati  in  possesso   del   diploma   di   laurea   in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un  corso  universitario  di  durata  non  inferiore  a quattro anni.

Resta ferma la legittimazione alla partecipazione  al  concorso dei:

– laureati in possesso del diploma di laurea in  giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine  di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni  e  del diploma conseguito  presso  le  scuole  di  specializzazione  per  le professioni legali previste dall’art. 16 del decreto  legislativo  17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

– laureati che hanno conseguito la laurea in  giurisprudenza  a seguito di un corso universitario di durata non inferiore  a  quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno  conseguito il diploma  di  specializzazione  in  una  disciplina  giuridica,  al termine di un corso di studi della durata non inferiore  a  due  anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

– laureati che hanno conseguito la laurea in  giurisprudenza  a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari  o hanno svolto il tirocinio  professionale  per  diciotto  mesi  presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge  21 giugno 2013, n. 69, nel  testo  vigente  a  seguito  dell’entrata  in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con  legge 11 agosto 2014, n. 114;

8. sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria; a tal fine il candidato deve procedere, tramite il servizio PagoPA, nei termini di vigenza del bando,  al  versamento  della  somma  di  euro 50,00, quale contributo per la copertura delle spese della  procedura concorsuale anno 2024, ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il contributo non e’ rimborsabile.

L’amministrazione si riserva di  effettuare  le  opportune  verifiche escludendo chi non ottemperi a quanto sopra;

9. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Tutti i requisiti devono essere posseduti  entro  il  termine  di trenta giorni decorrenti dalla data  di  pubblicazione  del  presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

 

Art. 3

Domanda telematica di partecipazione e modalita’ per l’invio

La domanda di partecipazione  al  concorso  deve  essere  inviata esclusivamente per  via  telematica,  con  le  modalita’  di  seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data  di pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della giustizia, http://www.giustizia.it –  alla  voce  Strumenti/Concorsi, esami, selezioni ed  assunzioni,  ed  autenticarsi  tramite  SPID  di secondo livello, ovvero Carta di identita’ elettronica, ovvero  Carta nazionale dei servizi.

La domanda  di  partecipazione  deve  essere  redatta  compilando l’apposito FORM, disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla  data  di  scadenza  dello stesso.

Il  candidato,  dopo   aver   completato   l’inserimento   e   la registrazione dei dati ed effettuato il  versamento  del  diritto  di segreteria tramite PagoPA, deve inviare la domanda di  partecipazione attraverso  la  funzionalita’  di  invio  predisposta   nell’apposita sezione  dell’applicativo,  seguendo  le  indicazioni   fornite   dal sistema. La domanda non necessita di firma autografa.

Dopo  l’invio,  il  sistema  notifichera’  all’indirizzo   e-mail indicato dal candidato la domanda  di  partecipazione  ed  il  codice identificativo, comprensivo del codice a barre;  quest’ultimo  dovra’ essere stampato e conservato a cura del  candidato,  nonche’  esibito per la partecipazione alle prove scritte.

L’indirizzo e-mail indicato dal candidato  nel  FORM  di  domanda sara’ utilizzato per le notifiche e le successive comunicazioni.

La domanda di partecipazione inviata ed il codice  identificativo sono  sempre  disponibili  nella  pagina  del   concorso,   nell’area riservata del candidato; se il sistema  non  ha  generato  il  codice identificativo, la domanda non e’ stata inviata;  di  conseguenza  e’ necessario ripetere la procedura di invio.

La procedura di invio della domanda  nella  modalita’  suindicata deve essere completata entro il termine di  scadenza  del  bando.  In assenza di invio, la domanda e’ inesistente. L’elenco  delle  domande non inviate sara’ pubblicato sul sito del Ministero.

In caso di piu’ invii, l’ufficio prendera’ in  considerazione  la domanda inviata per ultima.

Allo scadere dei termini, il sistema informatico non  permettera’ piu’ l’accesso al FORM ne’ l’invio della domanda.

Le modalita’ operative di compilazione ed invio telematico  della domanda sono allegate al presente decreto e  ne  costituiscono  parte integrante.

Non sono ammessi a partecipare al concorso  i  candidati  le  cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalita’ diverse da quelle suindicate.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1. il proprio cognome e nome;

2. la data e il luogo di nascita;

3. il codice fiscale;

4. di essere cittadini italiani;

5. di avere l’esercizio dei diritti civili;

6. di essere di condotta incensurabile;

7. di non avere riportato condanne penali e di  non  avere  in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per  l’applicazione  di misure di sicurezza o di prevenzione;

8. di non avere precedenti giudiziari tra  quelli  iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del  Presidente  della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

9. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini preliminari;

10. di  non  essere  stati  esclusi  dall’elettorato  politico attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall’impiego presso una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente rendimento, ovvero di non essere  stati  dichiarati  decaduti  da  un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego  stesso  e’ stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o  viziati da invalidita’ non sanabile;

11. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;

12. di essere fisicamente idonei ad esercitare  l’impiego  cui aspirano;

13. se, nel caso  in  cui  siano  persone  con  disabilita’  o disturbi   specifici   di    apprendimento,    abbiano    l’esigenza, rispettivamente, ai sensi  degli  articoli  4  e  20  della  legge  5 febbraio 1992, n. 104, e degli articoli 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito  in legge 6 agosto 2021, n. 113, di essere  assistiti  durante  le  prove scritte, indicando, in  caso  affermativo,  l’ausilio  necessario  in relazione alla propria disabilita’ o  lo  strumento  compensativo  in relazione al proprio  disturbo,  nonche’  l’eventuale  necessita’  di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono  da  comprovare  indicando  gli estremi  dell’apposita  certificazione  rilasciata  dalla  competente struttura pubblica in relazione all’handicap/disturbo. Il candidato, nei quindici  giorni  successivi  alla  scadenza  del  bando,  dovra’ inviare la documentazione all’indirizzo e-mail concorso.magistratura2024@giustizia.it

14. il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune,  provincia, C.A.P.);  ogni  cambiamento  di  indirizzo  deve  essere   comunicato all’ufficio con una delle modalita’ di cui al successivo art. 15;

15. i numeri telefonici di reperibilita’; ogni cambiamento deve essere comunicato all’ufficio con  una  delle  modalita’  di  cui  al successivo art. 15;

16. il luogo ove desiderano ricevere  eventuali  comunicazioni relative al concorso qualora sia diverso da quello di  residenza.  In assenza di tale dichiarazione le  comunicazioni  saranno  inviate  al luogo  di  residenza;  ogni  cambiamento   deve   essere   comunicato all’ufficio con una delle modalita’ di cui al successivo art. 15;

17. l’Universita’ presso la quale e’ stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;

18. l’eventuale precedente prima laurea, l’Universita’ dove e’ stata conseguita e la data del conseguimento;

19. la categoria di appartenenza di cui all’art. 2, n. 7;

20. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova orale, scelta dal  candidato  fra  le  seguenti:  inglese,  francese, spagnolo e tedesco;

21. il versamento del diritto di segreteria, come  specificato nel precedente art. 2.

L’amministrazione non assume alcuna responsabilita’  in  caso  di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero  nel  caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute  dal  candidato  a causa dell’inesatta  indicazione  del  recapito  o  della  mancata  o tardiva segnalazione del  cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella domanda,  ne’  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

 

Art. 4

Cause di esclusione dal concorso

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che non  sono  in  possesso  dei  requisiti  di  cui all’art. 2 del presente decreto;

b) coloro le cui domande  di  partecipazione  non  sono  state  inviate nei termini e/o con le  modalita’  indicate  all’art.  3  del presente decreto;

c) coloro che, alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la presentazione della domanda, siano stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l’ammissione in magistratura. L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le  prove  scritte,  equivale  ad inidoneita’. Produce, inoltre, gli  stessi  effetti  dell’inidoneita’ l’annullamento di una prova da parte della  commissione  quando  essa abbia accertato che la stessa sia stata in tutto o in  parte  copiata da quella  di  altro  candidato  o  da  qualsiasi  testo  ovvero  che l’elaborato sia stato reso riconoscibile.

La domanda di partecipazione inviata ai sensi del presente bando, dal candidato identificatosi con SPID di secondo livello, si  intende sottoscritta.

Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l’interessato, puo’ escludere da uno o piu’  concorsi  successivi  chi,  durante  lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti,  diretti  ad  acquisire  o  ad  utilizzare informazioni  non  consentite,  o  per  comportamenti  violenti   che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.

L’ammissione al concorso per ciascun candidato e’ deliberata  dal Consiglio   superiore   della    magistratura,    sotto    condizione dell’accertamento  dei  requisiti  prescritti  per  l’assunzione   in magistratura  e  delle  altre  condizioni  richieste  dal  bando   di concorso.

 

Art. 5

Prove concorsuali

L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.

La prova scritta consiste  nello  svolgimento  di  tre  elaborati teorici vertenti su:

1. diritto civile;

2. diritto penale;

3. diritto amministrativo.

Gli elaborati devono essere presentati nel termine  di  otto  ore dalla dettatura della traccia.

Ai sensi dell’art. 7 regio decreto 15 ottobre 1925 n. 1860,  come modificato dall’art. 26-bis del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con legge 21 ottobre 2021, n. 147,  i  candidati  potranno consultare i semplici testi dei codici, delle  leggi  e  dei  decreti dello Stato,  secondo  le  modalita’  che  verranno  determinate  nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte.

La prova orale verte su:

a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b. procedura civile;

c. diritto penale;

d. procedura penale;

e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f. diritto commerciale e fallimentare;

g. diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h. diritto comunitario;

i. diritto internazionale pubblico e privato;

l. elementi  di  informatica  giuridica   e   di   ordinamento giudiziario;

m. colloquio su una lingua straniera scelta fra  le  seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Le prove si svolgeranno secondo le procedure previste dall’art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e dall’art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ovvero con modalita’ telematiche, ai sensi dell’art.  1,  comma  2  del  decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

 

Art. 6

Commissione esaminatrice

La  commissione  del  concorso  per  esami  e’  nominata,  almeno quindici giorni prima dell’inizio della prova  scritta,  con  decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed e’ composta, ai  sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 aprile  2006,  n. 160, da un magistrato il  quale  abbia  conseguito  almeno  la  sesta valutazione di professionalita’, che la presiede, da venti magistrati che   abbiano   conseguito   almeno   la   terza    valutazione    di professionalita’, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su  proposta del Consiglio universitario nazionale, e  da  tre  avvocati  iscritti all’albo  speciale  dei  patrocinanti   dinanzi   alle   magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.

Non possono  essere  nominati  componenti  della  commissione  di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari  che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo  e  in qualsiasi modo, attivita’ di docenza nelle scuole di preparazione  al concorso per magistrato ordinario.

Con il medesimo decreto sono nominati anche componenti  supplenti in misura pari a dieci magistrati che abbiano  conseguito  almeno  la terza valutazione di professionalita’, a tre professori  universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle  materie  oggetto  di  esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e  a  due avvocati iscritti all’albo speciale  dei  patrocinanti  dinanzi  alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio  nazionale forense.

Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta  sono piu’ di duemila, la commissione e’ integrata nella  sua  composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitre’ magistrati, di sei professori universitari  e  di  quattro  avvocati, oltre il presidente.

Nel caso in cui non  sia  possibile  raggiungere  il  numero  dei componenti della commissione o di supplenti, il  Consiglio  superiore della magistratura nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso  all’esonero  dalle  funzioni.  Non  possono  essere nominati coloro che abbiano fatto  parte  della  commissione  in  uno degli ultimi tre concorsi.

Il presidente della commissione e gli altri componenti, effettivi o supplenti, possono essere nominati anche tra i magistrati a  riposo da non piu’ di due anni ed i professori universitari a riposo da  non piu’ di cinque anni che,  all’atto  della  cessazione  dal  servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.

Con decreto del Ministro della  giustizia,  previa  delibera  del Consiglio superiore  della  magistratura,  terminata  la  valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti  della  commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale.

Le  attivita’   di   segreteria   della   commissione   e   delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di  area terza, in  servizio  presso  il  Ministero  della  giustizia  e  sono coordinate dal titolare dell’ufficio competente per il concorso.

 

Art. 7

Diario delle prove scritte

Le prove di esame si svolgeranno nelle date, nella sede  o  nelle sedi di cui al diario contenente la disciplina  delle  prove  scritte che  sara’  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 45 del 4 giugno 2024,   nonche’   sul   sito   del   Ministero    della    giustizia, www.giustizia.it

Nella stessa Gazzetta Ufficiale e sul sito  del  Ministero  della giustizia  verra’  data  notizia  di   eventuali   differimenti   e/o prescrizioni attinenti alla partecipazione alle prove di esame.

Tale pubblicazione avra’ valore di notifica a tutti gli effetti.

I concorrenti ammessi alle prove  scritte  dovranno  presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede d’esame, nei  giorni  e  nelle  ore stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari  e  per  lo svolgimento delle prove  medesime,  muniti  di  valido  documento  di riconoscimento e del codice identificativo.

 

Art. 8

Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei

Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non  meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.

Ai candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla prova orale e’ data  comunicazione,  con  l’indicazione  del  voto  riportato  in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello  in cui devono sostenere detta prova.

Conseguono l’idoneita’ i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna delle  materie  della  prova  orale,  e  un  giudizio  di sufficienza  nel  colloquio  sulla  lingua  straniera  prescelta,   e comunque una votazione complessiva nelle due prove  non  inferiore  a 108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

 

Art. 9

Termini per la produzione dei titoli di preferenza

I titoli di preferenza, elencati al successivo  art.  10,  devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando.

I documenti comprovanti il possesso o le  relative  dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto  del  Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  accompagnate  dalla fotocopia di un documento di identita’, devono pervenire, a  pena  di decadenza, all’ufficio concorsi, entro il giorno in cui il  candidato sostiene la prova orale, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 5  aprile  2006,  n.  160.  Il  candidato  puo’  scegliere,  per   la trasmissione  o  il  deposito  dei  documenti,  una  delle  modalita’ indicate nel successivo art.  15,  fermo  restando  il  rispetto  del termine di decadenza suindicato.

 

Art. 10

Titoli di preferenza a parita’ di merito ed a  parita’  di  merito  e titoli

Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni,  a parita’ di merito, sono preferiti:

a) gli insigniti di medaglia al  valor  militare  e  al  valor civile, qualora cessati dal servizio;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro  per  ragioni  di  servizio  nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli  degli  esercenti  le professioni sanitarie, degli esercenti la professione  di  assistente sociale  e  degli  operatori  socio-sanitari  deceduti   in   seguito all’infezione da SarsCov-2  contratta  nell’esercizio  della  propria attivita’;

d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha  indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di  preferenza  in ragione del servizio prestato;

e) maggior numero di figli a carico;

f) gli invalidi e i mutilati civili che  non  rientrano  nella fattispecie di cui alla lettera b);

g) militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza demerito al termine della ferma o rafferma;

h) gli  atleti  che  hanno  intrattenuto  rapporti  di  lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari  e  dei  corpi  civili  dello Stato;

i) avere svolto, con esito positivo,  l’ulteriore  periodo  di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai  sensi  dell’art. 50,  comma  1-quater,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art.  37,  comma  11,  del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte dell’ufficio  per  il  processo,  ai  sensi   dell’art.   50,   comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73,  comma  14,  del  decreto-legge  21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9 agosto 2013, n. 98;

n) essere titolare o avere svolto incarichi di  collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.a., in attuazione di  quanto  disposto dall’art. 12, comma 3, del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

o) appartenenza     al     genere     meno     rappresentato nell’amministrazione che bandisce  la  procedura  in  relazione  alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall’art. 6;

p) minore eta’ anagrafica.

 

Art. 11

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

I concorrenti dichiarati  idonei  sono  classificati  secondo  il numero totale dei punti  riportati,  con  l’osservanza,  in  caso  di parita’, delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l’ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.

La  commissione  esaminatrice   del   concorso   per   magistrato ordinario,  terminati  i  lavori,  forma  la   graduatoria   che   e’ immediatamente trasmessa per l’approvazione  al  Consiglio  superiore della magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro  della giustizia.

Il Consiglio superiore della magistratura approva la  graduatoria e  delibera  la  nomina  dei  vincitori  entro  venti  giorni   dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e  di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della giustizia  entro dieci giorni  dalla  ricezione  della  delibera.  La  graduatoria  e’ pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di  trenta  giorni entro  il  quale  gli  interessati  possono  proporre  reclamo.   Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono  adottati entro il termine di trenta  giorni,  previa  delibera  del  Consiglio superiore della magistratura.

 

Art. 12

Nomina a magistrato ordinario

I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per  esami sono classificati secondo il numero totale  dei  punti  riportati  e, nello  stesso  ordine,  sono  nominati,  con  decreto   ministeriale, magistrati ordinari, nei limiti dei  posti  messi  a  concorso  e  di quelli aumentati ai sensi del comma 3-bis  dell’art.  8  del  decreto legislativo  5  aprile  2006,  n.  160,  nei  tempi,  anche  diversi, consentiti dall’art. 9, commi 5 e  7,  del  decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30  luglio  2010,  n.  122  nonche’ dagli articoli 16 e 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111.

I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita’ da parte dell’organo di controllo.

 

Art. 13

Termini per la presentazione dei documenti di rito

I    vincitori,    nominati    sotto    condizione     risolutiva dell’accertamento  del  possesso  dei  requisiti  di  legge,   devono comprovare  tale  possesso   con   le   modalita’   e   nei   termini successivamente   indicati   nell’invito   ad    assumere    servizio dall’ufficio competente.

 

Art. 14

Trattamento dei dati personali

I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti   dal Ministero della giustizia per le finalita’ di gestione del  concorso, sono trattati presso una banca dati automatizzata e conservati  anche successivamente  all’instaurazione  del  rapporto   di   lavoro.   Il conferimento di tali dati e’ obbligatorio ai fini  della  valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l’esclusione  dalla procedura. I predetti dati possono essere comunicati unicamente  alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate  allo  svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del  candidato.

L’interessato gode dei diritti del Capo III  del  regolamento  UE  n. 2016/679 e puo’ esercitarli con le modalita’ previste dal regolamento stesso. Tali diritti possono essere fatti valere  nei  confronti  del Ministero   della   giustizia –   Dipartimento    dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi  –  Direzione  generale  dei magistrati – ufficio concorsi, responsabile del  trattamento  per  il concorso.

Il form per l’invio della domanda di  partecipazione  e’  gestito dalla Direzione generale dei sistemi  informativi  automatizzati  che provvede alla protezione dei dati per i profili di competenza.

I  risultati  delle  prove  scritte   ed   i   riferimenti   alla pubblicazione della graduatoria finale vengono resi  disponibili  sul sito del Ministero della  giustizia,  alla  voce  Strumenti/Concorsi, esami, selezioni e assunzioni, per  la  durata  massima  di  sessanta giorni.

 

Art. 15

Comunicazioni con i candidati

Scaduti i termini di  vigenza  del  bando,  i  candidati  possono comunicare  con  l’amministrazione,   nel   corso   della   procedura concorsuale, con una delle seguenti modalita’:

– dal  proprio   indirizzo   di   posta   elettronica   ordinaria all’indirizzo: concorso.magistratura2024@giustizia.it

– dal  proprio  indirizzo  di   posta   elettronica   certificata all’indirizzo: concorso.magistratura2024@giustiziacert.it

– per posta  raccomandata  a/r,  all’indirizzo:  Ministero  della giustizia  –  Dipartimento   dell’organizzazione   giudiziaria,   del personale e dei servizi – Direzione generale dei magistrati – ufficio concorsi, via Arenula n. 70, 00186 Roma.

Per  problemi  tecnici,  inerenti  alla  procedura   informatica, scrivere  a  supportotecnicoutenti.siticoncorsiesami@giustizia.it   – specificando la procedura concorsuale, il proprio codice fiscale ed i recapiti telefonici.

I candidati gia’ in possesso di  documenti  comprovanti  stati  o qualita’ personali rilevanti  per  la  procedura  possono,  altresi’, procedere al deposito diretto, o tramite delegato,  presso  l’ufficio concorsi. L’amministrazione non assume alcuna responsabilita’ in caso di mancata ricezione delle comunicazioni  del  candidato  ovvero  nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta indicazione del  recapito  o  della  mancata  o tardiva segnalazione del  cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella domanda,  ne’  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

 

Roma, 8 aprile 2024

 

Il Ministro: Nordio

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