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Cumulo domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto

Decidendo sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Treviso, la I sez. civile della Cassazione (Pres. Genovese, Rel.  Iofrida) si è pronunciata sulla delicata questione relativa all’ammissibilità della domanda congiunta di separazione e divorzio.

Cass. civ., sez. I, sent., 16 ottobre 2023, n. 28727

La Cassazione è così intervenuta su una delle novità più importanti previste dalla riforma Cartabia in tema di famiglia, ovvero la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, in caso di consenso dei coniugi.

La giurisprudenza di merito si è interrogata in merito all’ammissibilità di tale domanda e il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 31 maggio 2023, ha attivato un altro istituto previsto dalla riforma sollevando il rinvio pregiudiziale alla Corte di legittimità.

Con la sentenza depositata oggi il Collegio ha cristallizzato il seguente principio di diritto:

In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il testo integrale sarà disponibile a breve.

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