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Circolare INPS n. 70/2023: chiarimenti sul fondo di garanzia

La circolare n. 70/2023 dell’INPS costituisce il primo intervento riepilogativo delle disposizioni in materia di Fondo di Garanzia INPS.

Ricordiamo che il Fondo di Garanzia INPS costituisce un meccanismo di tutela dei lavoratori (di ispirazione comunitaria) che funziona attraverso la sostituzione dell’ente previdenziale al datore di lavoro insolvente per il pagamento dei crediti retributivi ai lavoratori subordinati, salvo poi il diritto di surroga dell’INPS nei confronti dell’originario soggetto obbligato.

L’INPS affronta un delicatissimo tema, quale quello della prova e dell’attualità del rapporto di lavoro subordinato.

Attraverso la circolare, facendo chiarezza su una questione che per molto tempo era lasciata ad interpretazioni diverse, l’INPS precisa che le domande di intervento del FDG riguardino rapporti di lavoro accertati in sede giudiziaria, devono essere respinte nel caso in cui: a) siano decorsi almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro senza che il datore di lavoro abbia eccepito la prescrizione; b) il lavoratore abbia usufruito prestazioni dall’Istituto a titolo di disoccupazione o per motivi reddituali.

Una delle parti più utili della circolare è quella dedicata alla casistica:

  • Chiusura del fallimento senza accertamento del passivo (art. 102 l.f. o art. 209 CCII), in assenza di attivo da distribuire (anche in sede di domanda tardiva del lavoratore). In questo caso valgono le regole dell’imprenditore non soggetto, purché vi sia un titolo nel quale sia accertato il credito. L’inesigibilità poi deriva dalla chiusura del fallimento o della procedura senza soddisfazione del credito ammesso.
  • Procedure di ristrutturazione dei debiti (art. 67-73 CCII): non può dare titolo all’intervento del FDG
  • Procedura di concordato minore (artt. 74-83 CCII): la disciplina è simile a quella del concordato preventivo. Il Fondo è chiamato a intervenire in sostituzione del datore di lavoro per le somme dovute da questo ai lavoratori e non per le somme da cui esso è stato liberato.
  • Procedura di liquidazione del patrimonio (art. 14 ter legge n. 3/2012) e liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268 CCII): qui la circolare rinvia ad istruzioni già impartire con messaggio n. 4968/2015. Utile la precisazione secondo cui l’attestazione dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento sulla impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori può essere utilizzata dal lavoratore come prova dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro.
  • Misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011): la circolare rinvia alle disposizioni di cui alla circolare n. 103/2020)
  • Procedure di composizione negoziata della crisi (art. 23 CCII): non danno titolo all’intervento del FDG

 

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