Dal 1 settembre gli atti processuali civili dovranno essere redatti attenendosi ai limiti e alle regole stabilite dal decreto del Ministro della Giustizia del 7 agosto 2023, n. 110.
Il principio di chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari del processo civile è divenuto operativo, con la declinazione prevista dal Dm Giustizia 110/2023, per i procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023.
Ecco i numeri a cui gli avvocati dobranno attenersi nella redazione degli atti.
Citazione e ricorso: 40 pagine
Memorie difensive: 40 pagine
Memorie e repliche: 26 pagine
Interlinea: 1,5
Margini: 2,5 centimetri
Dimensione carattere: 12 punti
Note: 0
Spazi: q.b.
L’art. 2 del decreto prevede una specifica articolazione dell’atto:
- Intestazione (con indicazione dell’ufficio giudiziario e della tipologia di atto)
- Parti (contenente ogni indicazione richiesta dalla legge)
- Parole chiave (massimo 20);
- Estremi del provvedimento impugnato (nelle impugnazioni);
- Fatti e motivi in diritto (con indicazione specifica e distinta in parti dell’atto separate e rubricate)
- Documenti offerti in comunicazione;
- Questioni pregiudiziali, preliminari e di merito;
- Conclusioni;
- Mezzi di prova;
- Valore della controversia;
- Richiesta di distrazione delle spese;
- Provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Quali conseguenze in caso di mancato rispetto del regolamento?
Se, avvocati, non seguirete la ricetta alla lettera, l’atto vi riuscirà lo stesso ma il sapore potrebbe essere leggermente diverso: la mancata osservanza delle forme, dei limiti di redazione e dello schema informatico non comporta invalidità infatti, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo così come disposto dall’art. 46, comma 4, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.