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La testimonianza nel processo penale – schema

La testimonianza nel processo penale schema

LA TESTIMONIANZA NEL PROCESSO PENALE

La disciplina generale della testimonianza è contenuta nel libro III (mezzi di prova) del codice di procedura penale. Le modalità di assunzione della testimonianza sono invece disciplinate nel libro VII (dibattimento). La prova orale nel dibattimento penale è assunta mediante l’esame incrociato del testimone, vale a dire quell’insieme di regole con le quali le parti possono porre direttamente ed oralmente le domande al teste.

L’importanza del testimone nel processo penale è il prodotto diretto del nostro processo a carattere accusatorio ove il Giudice è terzo rispetto alle parti e giudica alla luce della ricostruzione dei fatti ad esso rappresentata dalle parti stesse (a differenza, quindi, del processo inquisitorio ove il Giudice è informato già prima del processo degli elementi a carico dell’imputato).

Il codice di procedura penale – con una eccezione rispetto alla regola generale per cui tutti i cittadini sono titolari della capacità di testimoniare – prevede diverse situazioni in cui vi è incompatibilità a testimoniare rispetto ad un determinato procedimento penale.

I soggetti che non possono ricoprire il ruolo di testimone in un dato processo sono:

  • l’imputato;
  • il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria;
  • soggetti che hanno svolto nel medesimo procedimento le funzioni di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario (cancelliere, segretario con funzioni “serventi” rispetto al compimento di atti dell’autorità giudiziaria, es. redigere verbali). Incompatibile è anche il difensore -precedente rispetto a quello che assiste il soggetto nel corso del processo penale ovviamente – che abbia svolto attività di investigazione difensiva.

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